Corte di cassazione, sentenza 10 settembre 2018 n. 21958
Sulla rilevanza nel rapporto di lavoro di comportamenti del dipendente a esso estranei.
Nel caso del licenziamento disciplinare di un dipendente in quanto condannato per maltrattamenti in famiglia, la Corte ricorda che anche fatti illeciti extralavorativi possono essere invocati quale giusta causa di licenziamento, ma solo se idonei a ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro e a compromettere il rapporto fiduciario. Ciò premesso, la Corte conferma l’illegittimità del licenziamento (applicando la tutela reintegratoria), ritenuta dai giudici di merito sulla base di una complessa valutazione circa la consistenza effettiva degli illeciti compiuti e la loro possibile incidenza sul rapporto di lavoro, concludente nel senso della iscrizione dei fatti contestati in un ambito strettamente privato e personale del lavoratore, senza influire sul regolare funzionamento del rapporto di lavoro, anche nella prospettiva del suo futuro sviluppo.
Sezione: rapporto di lavoro