Corte di cassazione, sentenza 11 agosto 2017 n. 20008

11 Agosto 2017

Nel settore del credito, l’accesso del dipendente all’assegno di sostegno al reddito erogato dal Fondo bilaterale gestito dall’INPS, con contestuale rinuncia al preavviso e relativa indennità equivale ad accettazione della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel settore, non coperto da adeguati ammortizzatori sociali, il D.M. n. 158 del 2000, in attuazione dell’art. 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996, istituì presso l’INPS il “Fondo bilaterale di sostegno al reddito etc.” (poi ridisciplinato, insieme a fondi similari, dalla legge “Fornero” e infine dal D. Lgs. n. 148/2015), il quale, in particolare, “non quadro di processi di agevolazione all’esodo” ha previsto la possibile erogazione, per un massimo di 60 mensilità, di un assegno straordinario, previa rinuncia dell’interessato al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva. Il dipendente sosteneva in giudizio che tale assegno andava inteso come erogato in pendenza del rapporto di lavoro (come una sorta di cassa integrazione), ma la Corte, uniformandosi a proprie precedenti interpretazioni, valuta l’acceso alla previdenza, associato alla necessaria rinuncia al preavviso come comportamento concludente indicativo dell’accettazione della successiva risoluzione del rapporto di lavoro. – Sezione: rapporto di lavoro privato