Corte di cassazione, sentenza 11 aprile 2016 n. 7031
Rilevanza penale del fatto e tempestività del licenziamento disciplinare.
Confermando l’illegittimità di un licenziamento disciplinare intervenuto solo dopo la condanna del lavoratore per reato di usura, la Corte ribadisce il proprio uniforme orientamento, secondo il quale la rilevanza penale del fatto non fa venir meno l’obbligo del datore di lavoro di tempestiva contestazione disciplinare dello stesso, senza attendere la sentenza di condanna, nel caso in cui già emergano significativi elementi di responsabilità dell’autore (nel caso esaminato, il lavoratore aveva ammesso i fatti già in sede ispettiva interna e tuttavia la società aveva atteso, per la relativa contestazione, cui era seguito il licenziamento, fino alla pronuncia della sentenza penale di condanna. – Sezione: rapporto di lavoro.