Corte di cassazione, sentenza 11 aprile 2017 n. 9296 –
Per la validità della sentenza è sufficiente la sola sottoscrizione del presidente del collegio, se questi ne è anche l’estensore.
Nei rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, l’assunzione avviene ex lege in prova e il recesso nel corso del relativo periodo non deve essere motivato o giustificato in giudizio.
Quanto alla prima massima, è noto che la sentenza deve contenere la sottoscrizione dell’estensore e del presidente del collegio; ma costituisce orientamento consolidato la regola per cui, se le due qualità coesistono nella medesima persona, è sufficiente la sua sola sottoscrizione per la validità dell’atto.
La seconda massima, anch’essa espressione di un orientamento consolidato, respinge il ricorso di un dipendente pubblico che sosteneva l’invalidità del recesso in prova intimatogli dalla P.A. datrice di lavoro in quanto la stipula del patto di prova non era stata contestuale all’inizio del rapporto e il recesso non era stato motivato e le relative ragioni giustificatrici non erano state provate in giudizio dalla datrice di lavoro.
Sezione: rapporto di impiego pubblico