Corte di cassazione, sentenza 11 aprile 2017 n. 9305 –

11 Aprile 2017

Il dipendente cui è contestato disciplinarmente il reato di furto non ha diritto di farsi assistere da un avvocato nel rendere le sue giustificazioni.
Nell’utilizzazione di intercettazioni telefoniche captate in sede di procedimento penale, il giudice civile non incontra i limiti stabiliti nel giudizio penale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, il dipendente di un ente gestore del servizio elettrico, imputato di concorso nel reato di furto di energia elettrica, aveva ricevuto per il fatto anche una contestazione disciplinare. In tale sede, aveva chiesto di essere sentito a difesa con l’assistenza non del sindacato, ma dell’avvocato che lo assisteva anche nel procedimento penale, ricevendo un rifiuto. Impugnato per questo il successivo licenziamento, aveva altresì lamentato avanti alla cassazione che i giudici di merito avessero utilizzato come prove intercettazioni telefoniche effettuate nel procedimento penale, senza verificare la sussistenza dei presupposti necessari per il loro utilizzo. La Corte gli dà torto su ambedue i fronti, con un’affermazione, per quanto riguarda la seconda questione, la quale, se assunta nella sua assolutezza, senza specificare di quali presupposti si tratti tra quelli stabiliti per tale strumento di ricerca della prova, può essere molto pericolosa. – Sezione: rapporto di lavoro privato