Corte di cassazione, sentenza 11 aprile 2022 n. 11665

11 Aprile 2022

Non più solo casi tipici, ma anche ipotesi generali di sanzioni conservative contrattuali comportano la reintegrazione se il licenziamento è illegittimo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Importante revirement della Cassazione nell’interpretazione della condotta che “rientra tra le mancanze punibili con una sanzione conservativa” dal codice disciplinare (in genere, il CCNL), il cui accertamento comporta la tutela reintegratoria. La tesi restrittiva tradizionale, partendo dall’affermazione che nel nuovo art. 18 S.L. la tutela reintegratoria contro i licenziamenti illegittimi sarebbe eccezionale rispetto a quella indennitaria, invita a una interpretazione restrittiva delle ipotesi reintegratorie e quindi interpreta il riferimento alle condotte che il contratto collettivo prevede come meritevoli di sanzioni conservative nel senso che esso riguarda solo i casi esplicitamente tipicizzati come tali. Pur senza investire esplicitamente il presupposto di partenza, quello dell’eccezionalità della tutela reintegratoria, la sentenza in esame, invitando a una lettura non prevenuta della norma di legge, ricorda anzitutto che normalmente i codici disciplinari non contengono una classificazione completa e tipicizzata di fattispecie meritevoli di una sanzione conservativa, ma usano clausole generali, oppure clausole di chiusura dopo aver individuato, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie specifiche. Il che pertanto impone al giudice, sia sul piano della ragionevolezza che del rispetto della volontà dei contraenti collettivi nonché di principi generali dell’ordinamento – quali il primato della tutela ripristinatoria a fronte dell’inadempimento o del fatto illecito e altri che presiedono all’interpretazione -, a provvedere all’individuazione di fattispecie specifiche estraibili alla previsione generica di mancanze comportanti sanzioni conservative, alle quali fattispecie specifiche va pertanto riferita la previsione legale della tutela reintegratoria. Analoga pronuncia nella successiva sentenza 21 aprile 2022 n. 12745.