Corte di Cassazione, sentenza 11 aprile 2024, n. 9801
Compatibile, ma da autorizzare la carica sociale in una cooperativa di un impiegato pubblico.
Nel rigettare il ricorso di un infermiere professionale, dipendente di un’ASL, avverso la sentenza che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento intimatogli per aver svolto l’attività extraistituzionale di Presidente del C.d.A. di una cooperativa sociale in assenza di previa autorizzazione da parte del datore di lavoro, la Cassazione osserva che: (i) ai sensi dell’art. 61, d.P.R. 3/57, l’assunzione da parte del dipendente pubblico di cariche sociali in società cooperative è possibile, stante la finalità anche mutualistica dell’ente, a prescindere dalla natura e dall’attività della cooperativa; (ii) ciò, tuttavia, non esclude che il lavoratore debba chiedere al datore di lavoro l’autorizzazione allo svolgimento (anche se gratuito) dell’incarico extraistituzionale: depone in tal senso il disposto dell’art. 53, co. 7, d.lgs. 165/01, laddove statuisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.