Corte di cassazione, sentenza 11 febbraio 2015 n. 2692

11 Febbraio 2015

No al licenziamento per un insulto al superiore, se il fatto può essere qualificato come lieve, secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un lavoratore, in un momento di turbamento per un’ingiustizia subita, aveva insultato il proprio superiore e per questo era stato licenziato. La Corte di legittimità, avendo i giudici di merito valutato la mancanza come lieve, tenuto conto del contesto in cui il fatto era avvenuto e della mancata contestazione di precedenti disciplinari del dipendente, ne ha confermato la decisione di ricondurre il fatto nell’ipotesi di insubordinazione lieve, che secondo il contratto collettivo applicabile comporta unicamente una sanzione conservativa. Il lavoratore è stato pertanto reintegrato in applicazione della legge “Fornero”, che in caso di licenziamenti disciplinari invalidi prevede la reintegrazione se il fatto contestato non sussiste oppure se per esso il contratto collettivo applicabile prevede una sanzione conservativa.
Sezione: rapporto di lavoro.