Corte di cassazione, sentenza 11 febbraio 2019 n. 3899

11 Febbraio 2019

Obbligate solidalmente alla reintegrazione e al risarcimento danno tutte le imprese fruitrici in maniera indifferenziata delle prestazioni della lavoratrice illegittimamente licenziata.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una lavoratrice in maternità era stata licenziata per cessazione dell’attività dalla società formalmente sua datrice di lavoro. Avendo dimostrato in giudizio di avere svolto di fatto e in maniera indistinguibile le proprie prestazioni amministrative e contabili in favore e secondo le direttive anche di altri datori di lavoro e quindi la non ricorrenza della dedotta cessazione di attività, ha ottenuto dal giudice la dichiarazione di nullità del licenziamento, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di cui all’art. 18 comma 1° S.L. nella versione “Fornero”, poste solidalmente a carico di tutte le imprese che in maniera indifferenziata avevano fruito delle sue prestazioni.
Sezione: rapporto di lavoro