Corte di cassazione, sentenza 11 febbraio 2019 n. 3899
Obbligate solidalmente alla reintegrazione e al risarcimento danno tutte le imprese fruitrici in maniera indifferenziata delle prestazioni della lavoratrice illegittimamente licenziata.
Una lavoratrice in maternità era stata licenziata per cessazione dell’attività dalla società formalmente sua datrice di lavoro. Avendo dimostrato in giudizio di avere svolto di fatto e in maniera indistinguibile le proprie prestazioni amministrative e contabili in favore e secondo le direttive anche di altri datori di lavoro e quindi la non ricorrenza della dedotta cessazione di attività, ha ottenuto dal giudice la dichiarazione di nullità del licenziamento, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di cui all’art. 18 comma 1° S.L. nella versione “Fornero”, poste solidalmente a carico di tutte le imprese che in maniera indifferenziata avevano fruito delle sue prestazioni.
Sezione: rapporto di lavoro