Corte di cassazione, sentenza 11 gennaio 2017 n. 475

11 Gennaio 2017

Nel regime antecedente alla legge Fornero, il licenziamento della lavoratrice madre comportava, in quanto nullo, la permanenza del rapporto e il pagamento delle retribuzioni nel periodo di interruzione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La regola viene ribadita in un caso in cui, in assenza dei requisiti per la tutela reale contro i licenziamenti (più di 15 dipendenti), i giudici di merito avevano viceversa applicato la tutela obbligatoria (obbligo di riassunzione o, in mancanza, pagamento di una limitata indennità). Come noto, la legge “Fornero” ha modificato la disciplina, unificando il regime sanzionatorio di ogni licenziamento radicalmente “nullo” (discriminatorio, di lavoratrice madre, a causa di matrimonio, etc.), col prevedere in ogni caso la reintegrazione e un’indennità commisurata alle retribuzioni “medio tempore” perdute, indipendentemente dal numero dei dipendenti impiegati nell’impresa. – Sezione: rapporto di lavoro