Corte di cassazione, sentenza 11 gennaio 2018 n. 509
Legittimo il licenziamento del dipendente che, in periodo di congedo parentale, non accudisce il figlio per più di metà del tempo.
La Corte ribadisce il principio per cui il diritto al congedo parentale (con indennità commisurata a una parte della retribuzione) è riconosciuto al lavoratore nei primi otto anni (oggi dodici) di vita del figlio per garantire il soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del bambino al fine di assicurare il pieno sviluppo della sua personalità. Ne consegue che, se il lavoratore in congedo parentale svolge altra attività, lavorativa o meno, senza dedicarsi per buona parte del periodo di congedo alla cura del bambino, si verifica un abuso del diritto al congedo, sanzionabile dal datore di lavoro (che solo in vista di quelle finalità deve sottostare al congedo) col licenziamento.
Sezione: rapporto di lavoro