Corte di cassazione, sentenza 11 giugno 2015 n. 12128
Anche prima della precisazione contenuta nella legge Fornero, la procedura di convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro delle dimissioni della lavoratrice madre era applicabile anche al caso della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
A fondamento dell’interpretazione estensiva della normativa precedente alla legge Fornero (che esplicitamente considera anche la risoluzione consensuale tra le ipotesi di applicazione della procedura di garanzia di effettività), la Corte ha valorizzato l’identità delle ragioni di tutela nelle due situazioni, in cui si tratta di evitare un condizionamento della parte in situazione di difficoltà, attraverso l’accertamento delle genuinità e spontaneità della decisione di risolvere il rapporto di lavoro. In ambedue i casi, la convalida da parte del Ministero funziona da condizione sospensiva dell’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale. – Sezione: rapporto di lavoro