Corte di cassazione, sentenza 11 luglio 2019 n. 18699
Effetti della produzione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere in occasione dell’assunzione a un pubblico impiego.
Un dipendente pubblico era stato dichiarato decaduto dall’impiego per avere omesso di dichiarare l’esistenza di pregresse condanne penali, come richiesto dal bando di concorso. Nel giudizio d’impugnazione del licenziamento, la Corte cassa con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda, senza indagare se le condanne penali di cui era stata omessa la dichiarazione fossero rilevanti per il tipo di impiego conseguito, se nell’omissione vi era stata buona fede o non etc. Mettendo a confronto due tipi di normative che sembrano stabilire conseguenze diverse per tale evenienza – la decadenza immediata o l’eventuale licenziamento disciplinare -, la Corte spiega che la prima conseguenza ricorre quando il dato falso o non indicato costituisca elemento essenziale per l’accesso a un pubblico impiego (ad es., nella specie, in caso di condanne per reati più gravi); diversamente è necessario attivare un procedimento disciplinare per valutare nel suo complesso la mancanza, quando il falso riguardi elementi che possono essere, ma non necessariamente sono, rilevanti, sulla base di una serie di considerazioni oggettive e soggettive (ad es. se le condanne penali riguardano reati che non impediscono in ogni caso l’accesso al pubblico impiego).
Sezione: rapporto di lavoro