Corte di cassazione, sentenza 11 maggio 2016 n. 9635
La nozione di insubordinazione ricomprende ogni comportamento del lavoratore idoneo a pregiudicare l’esecuzione delle disposizioni dell’impresa, nel quadro dell’organizzazione aziendale.
Licenziato per giusta causa per avere rivolto espressioni ingiuriose nei confronti di un superiore gerarchico, un dipendente aveva sostenuto in giudizio che ciò non concretava la fattispecie d’insubordinazione contestatagli, sussistente solo quando uno si rifiuta di eseguire le disposizioni aziendali. Ribadendo la più ampia portata della nozione di insubordinazione, la Corte afferma che vi rientra anche il fatto contestato al dipendente, che, oltre a violare la dignità della persona, altera l’immagine della dirigenza aziendale, incrinando la loro autorevolezza e quindi la fiducia degli altri dipendenti nella loro onorabilità e nelle loro capacità.
Sezione: rapporto di lavoro