Corte di cassazione, sentenza 11 maggio 2018 n. 11408
Ancora sulle conseguenze del rifiuto del dipendente di adempiere a un trasferimento ingiustificato.
Cassando la sentenza d’appello che aveva annullato il licenziamento di una lavoratrice che si era rifiutata ottemperate a un trasferimento ingiustificato da Roma a Torino, la Corte ricorda i due contrastanti orientamenti giurisprudenziali relativi alla legittimità del rifiuto al trasferimento illegittimo, per adottare una via in un certo senso intermedia, che passa dalla verifica, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., della non contrarietà a buona fede del rifiuto del lavoratore a rendere la prestazione, avuto riguardo alle concrete circostanze del caso in un’ottica di bilanciamento degli interessi in gioco. In base a tali principi, la Corte invita pertanto i giudici di merito a operare una nuova verifica.
Sezione: rapporto di lavoro