Corte di cassazione, sentenza 11 marzo 2016 n. 4865 – L’invito, rivolto al lavoratore in coincidenza o successivamente alla scadenza del periodo di comporto per malattia, di sottoporsi a visita medica d’idoneità al lavoro vale come rinuncia al licenziamento per superamento del periodo di comporto.

11 Marzo 2016

Il ritardo del lavoratore nel promuovere o proseguire il giudizio d’impugnazione di un licenziamento illegittimo non riduce il danno che il datore di lavoro gli deve risarcire ex art. 18 S.L.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La prima affermazione si riferisce ad un caso in cui, per di più, l’invito del datore di lavoro a sottoporsi alla visita medica d’idoneità era accompagnato dalla prospettazione di un licenziamento in caso di accertata inidoneità al lavoro del dipendente.
Quanto alla seconda affermazione, essa è motivata dalla considerazione che l’inerzia del lavoratore può essere compensata dall’iniziativa del datore di lavoro nell’attivazione e prosecuzione del giudizio. – Sezione: rapporto di lavoro