Corte di cassazione, sentenza 11 novembre 2019 n. 29100

11 Novembre 2019

In caso di licenziamento per soppressione del posto, l’onere di “repechage” riguarda anche la possibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni inferiori.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La regola, che va consolidandosi, circa il contenuto dell’onere di repechage che grava sul datore di lavoro in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro cui il dipendente è addetto, è qui applicata in un caso in cui l’impresa si era limitata a dedurre e provare l’inesistenza in azienda di posti di lavoro per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle in precedenza svolte dal lavoratore.
Sezione: rapporto di lavoro