Corte di cassazione, sentenza 11 novembre 2019 n. 29105

11 Novembre 2019

L’indennità risarcitoria dovuta dall’agenzia di somministrazione al lavoratore somministrato ex art. 18 S.L. in caso di licenziamento illegittimo, va commisurata alla retribuzione da ultimo percepita presso l’utilizzatore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, il dipendente a tempo indeterminato da un’agenzia di somministrazione era stato licenziato per la cessazione del rapporto tra questa e l’impresa utilizzatrice. Accertato che la causale indicata era priva di prova e quindi manifestamente insussistente, i giudici hanno applicato la tutela reintegratoria di cui al nuovo art. 18, 7° comma S.L., commisurando l’indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto percepita dal dipendente presso l’utilizzatore, anziché alla sola indennità di disponibilità percepita negli ultimi mesi presso l’Agenzia, come chiesto da quest’ultima.
Sezione: rapporto di lavoro