Corte di cassazione, sentenza 11 ottobre 2016 n. 20436
Ancora sul contrasto di giurisprudenza in materia di onere di “repechage” nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Prosegue il contrasto di giurisprudenza recentemente insorto in materia (cfr. da ultimo, la sentenza n. 17091/2016, nel n. 15 della Newsletter), senza che nessun collegio della sezione lavoro della cassazione si decida a rimettere la questione alle sezioni unite civili. La sentenza in esame, con argomentazioni giuridicamente molto rigorose e logicamente convincenti, contesta l’orientamento tradizionale secondo cui il lavoratore, per evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ipotesi per soppressione del suo posto di lavoro, dovrebbe collaborare con datore di lavoro indicando i posti disponibili in azienda che potrebbe ricoprire in alternativa. – Sezione: rapporto di lavoro