Corte di Cassazione, sentenza 11 ottobre 2022, n. 29567

11 Ottobre 2022

Il somministratore che assume a termine deve sempre specificare nel contratto di lavoro le causali giustificative.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio una società di fornitura di lavoro temporaneo, per la quale aveva lavorato con plurimi contratti a termine tra il 2011 e il 2013, chiedendo l’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per difetto di specificità della causale a suo tempo apposta ai contratti a termine. La domanda era stata respinta da Tribunale e Corte d’appello, che avevano escluso, ai fini della validità del termine apposto al contratto di lavoro, la necessità della indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo alla base dell’assunzione a tempo determinato, ritenendo sufficiente l’indicazione del contratto commerciale di somministrazione tra il somministratore e l’impresa utilizzatrice. La decisione dei giudici di merito non supera il vaglio di legittimità della Cassazione, la quale, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, osserva, che nel quadro normativo vigente all’epoca dei fatti, la valutazione dei requisiti di legittimità del contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore andava operata in modo separato e autonomo rispetto a quella delle condizioni di liceità del contratto commerciale di somministrazione tra fornitore e utilizzatore. Conseguentemente, allorché, come nel caso di specie, il somministratore decideva di assumere un lavoratore a tempo determinato, esso era tenuto, come qualsiasi altro datore di lavoro, a specificare nel contratto le ragioni che l’avevano indotto ad apporre un termine al rapporto.