Corte di cassazione, sentenza 11 ottobre 2022 n. 29570
Ancora sull’elusione del carattere temporaneo del lavoro somministrato attraverso successive missioni presso lo stesso utilizzatore.
A pochi mesi di distanza dalla precedente sentenza 21 luglio 2022 n. 22861 (citata nella Newsletter n. 15), la Corte consolida l’orientamento secondo il quale l’accertamento giudiziale dell’elusione del carattere temporaneo del lavoro tramite agenzia di somministrazione, effettuata mediante successive missioni presso il medesimo utilizzatore, non è impedito dall’intervenuta decadenza dell’azione di impugnazione di ciascuna di esse. Anche in questo caso, in una vicenda sviluppatasi tra il maggio 2012 e il marzo 2016 e quindi retta dal D. Lgs n. 81 del 2015, la Corte parte dall’analisi della direttiva comunitaria sul lavoro interinale per trarne la regola della strutturale temporaneità del lavoro somministrato e del compito degli Stati membri di predisporre quanto necessario per evitare un suo utilizzo abusivo, in particolare attraverso successive missioni presso lo stesso utilizzatore per un periodo complessivo eccedente ragionevolmente la sua qualificazione come “temporaneo”. E all’obiezione dell’ utilizzatore circa la decadenza dell’attore dall’azione per ottenere nei suoi confronti l’accertamento di un rapporto subordinato, oppone, nel quadro di un’interpretazione del diritto interno conforme a quello dell’Unione, la considerazione che quella decadenza riguarda unicamente l’azione diretta scaturente dalla singola missione-contratto, mentre la considerazione dell’insieme di esse, riguardate come antecedente fattuale, resta comunque utile per l’accertamento del superamento, tramite elusione, della temporaneità del lavoro somministrato.