Corte di cassazione, sentenza 11 settembre 2018 n. 22075

11 Settembre 2018

Costituisce falsa attestazione della presenza in ufficio del pubblico dipendente anche l’omessa registrazione della sua uscita.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il dipendente di un’Università era stato licenziato per essersi allontanato per motivi privati dal lavoro senza registrare (nell’ambito del sistema di rilevazione delle presenze adottato) la sua uscita dall’ufficio, sulla base della norma del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede come causa di licenziamento disciplinare la falsa attestazione della presenza del dipendente in ufficio. In giudizio, quest’ultimo aveva invocato il contratto collettivo applicato, che prevedeva una sanzione conservativa per il caso di abbandono ingiustificato del servizio. La Corte ribadisce che il fatto è piuttosto riconducibile all’ipotesi legale di falsa attestazione della presenza, la cui disciplina prevale comunque su quella contrattuale.
Sezione: rapporto di lavoro