Corte di cassazione, sentenza 12 dicembre 29018 n. 32158

12 Dicembre 2018

Tutela reintegratoria in caso di mancato “repechage” del dipendente licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione assegnata.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte, adeguandosi all’orientamento giurisprudenziale più accreditato, applica la tutela reintegratoria e non meramente indennitaria a un caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione di un dipendente, per il quale il datore di lavoro non aveva vagliato la possibilità di un diverso impiego all’interno dell’azienda. In proposito la Corte richiama due regole: 1) il comma 7° dell’art. 18 S.L., come modificato dalla “legge Fornero”, non autorizza ma impone al giudice di procedere alla reintegrazione (c.d. attenuata) in caso di difetto di giustificazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore; 2) l’adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di “repechage” in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresenta un elemento costitutivo della giustificazione, quindi anche quando il licenziamento sia motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del dipendente alla mansione assegnata.
Sezione: rapporto di lavoro