Corte di cassazione, sentenza 12 febbraio 2020 n. 3472
Anche il personale ATA “precario” della scuola, stabilizzato in forza della legge n. 107/2015, può chiedere il risarcimento del danno ulteriore.
La sentenza ripercorre analiticamente la vicenda del personale [abusivamente] precario della scuola pubblica, nel succedersi di leggi speciali, sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia e della stessa Corte di cassazione anche a sezioni unite, a cavallo della legge n. 107 del 2015, che ha previsto, direttamente o indirettamente, un sistema generalizzato di stabilizzazione solo parzialmente retroattivo. Essa afferma, in parallelo con quanto stabilito dall’ultimo intervento della Corte di giustizia (sentenza, 8 maggio 2019, in questa Newsletter n. 11/2019) con riguardo al personale docente, che anche il personale Ata stabilizzato (pur in forza di regole in buona parte preesistenti alla L. n. 107) può chiedere il risarcimento dei danni ulteriori e diversi da quelli coperti dalla stabilizzazione, che deve specificatamente dedurre e provare.
Commento: rapporto di lavoro