Corte di cassazione, sentenza 12 giugno 2015 n. 12242
Nel licenziamento giustificato con un riassetto organizzativo, la relativa scelta consente al giudice unicamente un controllo sulla sua effettività, col conseguente onere del datore di lavoro di dedurre e provare in giudizio le ragioni del riassetto e il nesso di causalità col licenziamento.
In un caso d’impugnazione giudiziale di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente nel riassetto organizzativo aziendale finalizzato ad una più economica gestione dell’impresa, la Corte ha ribadito la regola che la scelta della riorganizzazione comportante la soppressione di uno o più posti di lavoro non è censurabile in giudizio, col solo limite della sua effettività e non pretestuosità, con l’importante precisazione che al riguardo non è sufficiente che il datore di lavoro descriva in giudizio l’operazione di riassetto che ha dato luogo al licenziamento ma è necessario che deduca e provi altresì le ragioni del riassetto e l’incidenza causale di questo sul licenziamento. – Sezione: rapporto di lavoro