Corte di cassazione, sentenza 12 giugno 2017 n. 14566

12 Giugno 2017

In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente deve provare unicamente il danno subito nel lavoro, la nocività dell’ambiente e il nesso di causalità tra l’uno e l’altra.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte conferma il principio in un caso di infortunio occorso a un infermiere in ospedale per l’aggressione subita da un paziente, negando ancora una volta che incomba al lavoratore l’onere di dedurre e provare che il datore di lavoro ha posto in essere un comportamento inadempiente all’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ.. La sentenza ribadisce viceversa che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno e quindi cassa la decisione di merito che aveva viceversa gravato il dipendente di oneri impropri.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico