Corte di Cassazione, sentenza 12 giugno 2023, n. 16551

12 Giugno 2023

Il caso del licenziamento di un medico ospedaliero ritenuto sproporzionato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte d’appello aveva dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato da una ASL nei confronti di un medico che, mentre svolgeva il turno di guardia, si era rifiutato di soccorrere una paziente giunta in reparto in procinto di portare a termine un aborto farmacologico, avviato con l’assistenza di altro medico e aveva fatto chiamare quest’ultimo, anch’egli appartenente al medesimo reparto, ma in quel momento fuori servizio. La decisione dei giudici di merito è annullata con rinvio dalla Cassazione, la quale osserva che: (i) il comportamento tenuto dal medico integra senz’altro un inadempimento degli obblighi lavorativi, essendo evidente che, nella sua qualità di sanitario di guardia, egli aveva il dovere di farsi carico dal punto di vista medico della situazione; (ii) nel valutare la gravità della condotta del ricorrente, la Corte d’appello ha tuttavia trascurato di considerare che da tale condotta non sono conseguiti (e, ex ante, se erano conseguibili) danni alla salute della paziente, ma meri disagi, né un tangibile discredito per l’azienda, oltre a non avere considerato che la scelta di far chiamare il medico di fiducia della paziente non possa reputarsi un comportamento del tutto incongruo: tutti elementi che il giudice del rinvio sarà chiamato a tenere in debito conto al fine di valutare, ex novo, se il licenziamento costituisca una sanzione davvero proporzionata rispetto al comportamento tenuto dal medico.