Corte di cassazione, sentenza 12 novembre 2018 n. 28923
Il caso di un pubblico dipendente sanzionato per avere inviato alla Corte dei conti e al P.M. una sua precedente richiesta al datore di lavoro, inevasa, di accesso agli atti relativi all’assunzione della propria superiore.
Dubitando della regolare assunzione della propria superiore, in quanto proveniente, per mobilità, da un ente pubblico economico cui si accede senza concorso pubblico, una pubblica dipendente aveva chiesto l’accesso agli atti relativi al fascicolo di tale superiore e, in mancanza di tempestiva risposta da parte dell’ente, aveva inviato copia della richiesta al collegio dei sindaci dell’ente e alla Corte dei conti. A seguito di ciò, l’Amministrazione le aveva irrogato la sanzione del rimprovero scritto, impugnata giudizialmente dall’interessata e annullata dai giudici. La Corte nega, infatti, che quell’invio alla Corte dei conti e al collegio dei sindaci possa costituire nei confronti dell’Amministrazione una scorrettezza, che anzi rappresenta un comportamento teso a chiarire, nel pubblico interesse, circostanze che potevano consolidare una situazione di illegittimità all’interno della pubblica Amministrazione.
Sezione: rapporto di lavoro