Corte di cassazione, sentenza 12 novembre 2018 n. 28926
Nullo a causa di matrimonio solo il licenziamento della donna.
In giudizio, un lavoratore licenziato nel periodo immediatamente successivo al suo matrimonio aveva invocato la disciplina di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 198/2006, che sanziona con la nullità il licenziamento intimato in occasione del matrimonio, sostenendo che la norma, apparentemente riferita alla donna lavoratrice, andava interpretata, in maniera costituzionalmente corretta e conforme alla disciplina comunitaria, come applicabile anche al licenziamento dell’uomo. Attraverso un’analisi della legislazione interna e comunitaria di protezione e promozione della donna lavoratrice come donna e come madre, la Corte ribadisce l’interpretazione letterale della norma in questione, escludendo che essa sia in contrasto col principio di parità tra i sessi nel lavoro.
Sezione: rapporto di lavoro