Corte di cassazione, sentenza 12 novembre 2018 n. 28926

12 Novembre 2018

Nullo a causa di matrimonio solo il licenziamento della donna.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In giudizio, un lavoratore licenziato nel periodo immediatamente successivo al suo matrimonio aveva invocato la disciplina di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 198/2006, che sanziona con la nullità il licenziamento intimato in occasione del matrimonio, sostenendo che la norma, apparentemente riferita alla donna lavoratrice, andava interpretata, in maniera costituzionalmente corretta e conforme alla disciplina comunitaria, come applicabile anche al licenziamento dell’uomo. Attraverso un’analisi della legislazione interna e comunitaria di protezione e promozione della donna lavoratrice come donna e come madre, la Corte ribadisce l’interpretazione letterale della norma in questione, escludendo che essa sia in contrasto col principio di parità tra i sessi nel lavoro.
Sezione: rapporto di lavoro