Corte di cassazione, sentenza 12 ottobre 2017 n. 24015 – Sussiste il divieto di trasferire, salvo il suo consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile anche nel caso di mutamento geografico della sede di lavoro nell’ambito della medesima unità produttiva.

12 Ottobre 2017

Legittimo il rifiuto al trasferimento di tale lavoratore, se pregiudica l’assistenza familiare al disabile, salva la prova di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso in esame si trattava del licenziamento di un dipendente – avente diritto alla tutela di cui all’art. 33, comma 5° della L. n. 104/1992 – per assenza ingiustificata, avendo rifiutato il trasferimento dalla mensa del carcere di Poggioreale a quella del carcere di Portici a Napoli. La Corte ricorda altresì (incidentalmente) la propria giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. n. 25379/2016) secondo la quale il detto divieto di trasferimento prescinde dalla situazione di gravità dell’handicap di cui è affetto il familiare. Quanto alla prova delle esigenze aziendali cogenti, il relativo onere grava naturalmente sul datore di lavoro che le deduce.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico e privato