Corte di cassazione, sentenza 13 febbraio 2017 n. 3739
Costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà l’indebita acquisizione da parte di un dipendente di notizie riservate destinate a terzi concorrenti.
Nel caso esaminato, il direttore tecnico di produzione di un’impresa era stato licenziato perché trovato in possesso di appunti concernenti informazioni riservate non di sua competenza, relative a un determinato prodotto e in giudizio era risultato provato che tali informazioni erano destinate ad un concorrente interessato ad una produzione analoga. Il dipendente si era difeso anche sostenendo che il dovere di fedeltà è violato solo se le notizie riservate sono state divulgate. La Corte disattende tale assunto, ribadendo che integra la violazione anche la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, ritenendo pertanto irrilevante il fatto che nel caso di specie non sia seguita l’effettiva divulgazione, per il tempestivo intervento del datore di lavoro.
Sezione: rapporto di lavoro privato