Corte di cassazione, sentenza 13 gennaio 2017 n. 798

13 Gennaio 2017

Il committente a terzi di lavori all’interno della propria azienda è tenuto all’obbligo di sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori, anche se dipendenti dell’appaltatore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, l’infortunio del dipendente di un’impresa appaltatrice si era verificato utilizzando un carroponte della committente nello svolgimento dei compiti appaltati. La Corte censura la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del committente, rilevando che i giudici non avevano sufficientemente valutato gli obblighi di sicurezza su quest’ultimo gravanti, quando l’ambiente di lavoro rimanga nella sua disponibilità; evidenziando, in particolare, gli obblighi di fornire a tutti i lavoratori, anche dell’appaltatrice, un’adeguata informazione sulle situazioni di rischio, di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e di cooperare con l’appaltatore nell’attuazione degli strumenti di prevenzione e protezione dai rischi connessi ai luoghi di lavoro e all’attività appaltata. La Corte ricorda infine i limiti entro i quali può rilevare il comportamento del lavoratore ai fini di escludere la responsabilità del datore di lavoro. – Sezione: rapporto di lavoro