Corte di cassazione, sentenza 13 ottobre 2017 n. 24216
E’ nulla la transazione con la quale la P.A. riconosce al dipendente una qualifica superiore per avere svolto mansioni corrispondenti.
La vicenda giudiziaria era sorta in quanto l’Amministrazione pubblica, resasi conto che la transazione stipulata avanti alla direzione provinciale del lavoro era in contrasto con l’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, ne aveva disposto l’annullamento in pretesa autotutela. Sicché il giudizio si era svolto prevalentemente in ordine alla insussistenza di un potere di autotutela della P.A. nella gestione di rapporti di lavoro contrattualizzati. Pur confermando tale insussistenza, la Corte sposta la prospettiva valutativa sul diritto di una P.A., come di un privato, di non adempiere agli obblighi assunti in transazione in maniera illegittima, confermando sia tale diritto che l’annullabilità della transazione in parola (perché il citato art. 52 non prevede la possibilità di progressione di carriera in base allo svolgimento di mansioni superiori), non impedita dalla disciplina di cui all’art. 2113 cod. civ.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico