Corte di cassazione, sentenza 14 dicembre 2020 n. 28415

14 Dicembre 2020

La mancata predeterminazione della sede di lavoro e delle mansioni del lavoratore non osta all’esecuzione in forma specifica, mediante sentenza costitutiva, dell’obbligo di assumerlo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Si trattava di un caso in cui una società subentrante ad altra nella gestione di un servizio di trasporto pubblico regionale, la quale, pur avendo assunto di fronte alla Regione l’obbligo di assumere tutto il personale (predeterminando C.C.N.L., qualifica, retribuzione, anzianità e superminimo), si era rifiutata di assumere un autista perché divenuto inabile alla mansione e, comunque, non ne sarebbe stata possibile l’assunzione mediante sentenza costitutiva perché non erano state predeterminate le nuove mansioni. Alla prima obiezione, la Corte ha risposto che il lavoratore, divenuto portatore di handicap, non poteva essere discriminato in quanto tale e, alla seconda, che sede di lavoro e mansioni non costituiscono elementi essenziali del contratto di lavoro ma momenti esecutivi dello stesso, sicché nella situazione data era possibile l’esecuzione specifica dell’obbligo di assumere, mediante sentenza costitutiva del rapporto.
Sezione: rapporto di lavoro