Corte di cassazione, sentenza 14 giugno 2018 n. 15638
14 Giugno 2018
A norma del C.C.N.L. Sanità, dirigenza medica, il recesso per mancato superamento della prova deve essere specificatamente motivato.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La Corte, precisando che la motivazione prescritta dal contratto collettivo deve essere contestuale, ha escluso che il relativo obbligo sia stato nel caso esaminato assolto col richiamo a una delibera del direttore generale dell’azienda perché mai prima comunicata all’interessato.
Sezione: rapporto di lavoro