Corte di cassazione, sentenza 14 giugno 2018 n. 15638

14 Giugno 2018

A norma del C.C.N.L. Sanità, dirigenza medica, il recesso per mancato superamento della prova deve essere specificatamente motivato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte, precisando che la motivazione prescritta dal contratto collettivo deve essere contestuale, ha escluso che il relativo obbligo sia stato nel caso esaminato assolto col richiamo a una delibera del direttore generale dell’azienda perché mai prima comunicata all’interessato.
Sezione: rapporto di lavoro