Corte di cassazione, sentenza 14 luglio 2017 n. 17528
Se il patto di prova è nullo, il dipendente licenziato per mancato superamento della prova va reintegrato.
Nel caso esaminato, il patto di prova è stato ritenuto nullo perché il dipendente era stato assunto senza soluzione di continuità dall’impresa subentrante in un appalto di ristorazione, dopo che nella società precedente aveva già superato il periodo di prova. Al termine della prova, l’impresa subentrante aveva licenziato il lavoratore con l’unica motivazione del mancato superamento della prova. Da qui il problema se dovesse ritenersi applicabile, nel regime della legge Fornero, la sola tutela indennitaria, o anche la reintegrazione del posto di lavoro, risolto dalla Corte nel senso indicato, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito.
Sezione: rapporto di lavoro privato