Corte di cassazione, sentenza 14 luglio 2023 n. 20259

14 Luglio 2023

Licenziabile per g.m.o. il part time che rifiuta la frequenza della formazione obbligatoria sulla sicurezza perché fuori dell’orario concordato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso in esame, il lavoratore si era rifiutato di partecipare alle quattro ore (su otto complessive) di formazione obbligatoria sulla sicurezza fissate dal datore di lavoro al di fuori dell’orario di lavoro concordato tra le parti, sostenendo che per legge la formazione avrebbe dovuto svolgersi durante l’orario di lavoro. Il licenziamento era stato motivato per giustificato motivo oggettivo, per l’impossibilità di utilizzazione del lavoratore nell’impresa in assenza della necessaria formazione. La Cassazione, ricordato che la formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituisca un obbligo ineludibile per il datore di lavoro e che essa, per legge, debba svolgersi “durante l’orario di lavoro”, interpreta tale espressione nel senso di ricomprendere in essa non solo l’orario normale (nel caso del part time, quello concordato tra le parti), ma anche quello comunque esigibile dal datore di lavoro. Da ciò è conseguita la conferma del rigetto del ricorso del dipendente, nei cui confronti era sicuramente esigibile l’indicata prestazione aggiuntiva come orario supplementare.