Corte di cassazione, sentenza 14 marzo 2018 n. 6410
Solo l’effettivo responsabile di un servizio risponde dell’infortunio occorso nel suo svolgimento.
In un caso in cui il datore di lavoro sosteneva che responsabile di un infortunio occorso a un proprio capo-squadra non poteva che essere lui stesso, in quanto l’unico con tale qualifica presente nel cantiere, la Corte ricorda viceversa che non basta una qualche qualifica formale per radicare la responsabilità che grava sull’effettivo “preposto” in caso di responsabilità ripartita col datore di lavoro e coi dirigenti nella organizzazioni complesse, ma occorre che il dipendente sia stato espressamente investito del ruolo di preposto, essendo stato addestrato e avendo quindi la necessaria qualificazione tecnica per tale ruolo, anche per quanto riguarda i profili di sicurezza del lavoro.
Sezione: rapporto di lavoro