Corte di cassazione, sentenza 14 ottobre 2016 n. 20807
Quando il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio, per la liquidazione al lavoratore del c.d. danno differenziale vanno tenute distinte la parte riferibile al danno biologico da quella del danno patrimoniale.
Come è noto il danno differenziale è quello che il datore di lavoro responsabile di un infortunio deve al lavoratore quanto eccede le indennità liquidate dall’INAIL. Poiché oltre una certa soglia di danni, l’INAIL liquida sia una indennità rapportata al danno biologico che una ai danni patrimoniali, può succedere che, portando in unica detrazione dal danno civilistico complessivo le due indennità INAIL, risulti per il datore di lavoro un minor aggravio di quanto risulterebbe se si detraessero separatamente dal danno biologico civilistico l’indennità ad esso rapportata e dal danno patrimoniale quella rapportata al danno patrimoniale. Come successo nel caso di specie, in cui l’indennità rapportata al danno patrimoniale liquidata dall’INAIL era superiore al danno patrimoniale civilistico (può succedere – raramente -, perché i criteri di determinazione sono diversi), cosicché, sottraendo unitariamente i due tipi di danno, il datore di lavoro avrebbe visto ridursi l’importo differenziale complessivo da erogare, in quanto il di più erogato dall’INAIL a titolo di indennità da danno patrimoniale avrebbe inciso, riducendola, anche sull’indennità rapportata al danno biologico. – Sezione: rapporto di lavoro.