Corte di cassazione, sentenza 15 aprile 2014 n. 8756
Ribadita dalla Cassazione la regola che PER IL DIRITTO ITALIANO, agli effetti dell’art. 2112 c.c., la nozione di RAMO DI AZIENDA suscettibile di trasferimento è riferibile unicamente a quella entità produttiva funzionalmente autonoma che sia PREESISTENTE AL TRASFERIMENTO e non creata ad hoc in occasione di questo.
La Cassazione ribalta la prospettiva da cui era partito il Tribunale di Trento nell’investire la Corte di giustizia UE (cfr. nella Newsletter n. 5 la sentenza della Corte di giustizia UE del 6 marzo 2014) della questione della conformità o non al diritto comunitario di una normativa nazionale che svalutasse nel trasferimento di un ramo di azienda il requisito della preesistenza dello stesso nella sua consistenza autonoma, così erroneamente interpretando quella italiana. I giudici di legittimità tornano infatti a ribadire la corretta interpretazione della legge italiana, chiudendo ancora una volta ogni polemica al riguardo e fugando implicitamente ogni dubbio di contrasto di tale disciplina nazionale con quella comunitaria, anche se ispirata ad un minor rigore in materia di individuazione della nozione di ramo di azienda da trasferire.