Corte di Cassazione, sentenza 15 dicembre 2023, n. 35145

15 Dicembre 2023

La stabilizzazione a seguito di concorso riservato non esclude sempre il risarcimento danni al docente precario.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il caso riguarda una lavoratrice che, dal 2007 al 2014, aveva svolto attività di operatrice dell’infanzia presso un asilo comunale, in forza di sette contratti di lavoro a termine abusivi, prima di essere stabilizzata per effetto di un concorso bandito con una riserva di posti del 40% a favore del personale precario. Dopo che il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità dei termini apposti ai contratti, e condannato il Comune datore di lavoro al risarcimento del danno, quantificato in dieci mensilità della retribuzione globale di fatto, la Corte d’appello aveva invece rigettato la domanda risarcitoria della lavoratrice, ritenendo che l’intervenuta stabilizzazione di quest’ultima avesse sanato l’abusiva successione di contratti a termine. La Cassazione, accogliendo il ricorso della lavoratrice, osserva che: (i) per costante giurisprudenza di legittimità, nel pubblico impiego privatizzato l’efficacia sanante dell’assunzione in ruolo presuppone una stretta correlazione fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo – nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro –, sia sotto il profilo oggettivo – nel senso della necessaria esistenza di un rapporto di causa-effetto tra abuso e assunzione; (ii) in particolare, per poter assumere valenza riparatoria, la stabilizzazione deve essere “diretta e immediata”, nel senso che essa deve avvenire per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine o, comunque, all’esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione; (iii) qualora, viceversa, come nel caso esaminato,  l’immissione in ruolo avvenga all’esito di una procedura di tipo concorsuale, l’assunzione non può considerarsi in relazione immediata e diretta con l’abuso, essendo piuttosto l’effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente; (iv) la valenza riparatoria dell’assunzione è pertanto esclusa in caso di concorsi riservati, interamente o per una quota, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine: in questi casi, infatti, la reiterazione del contratto a termine opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione.