Corte di cassazione, sentenza 15 gennaio 2020 n. 707
Il rinvio alla disciplina di cui all’art. 18 S.L. in caso di illegittimità del licenziamento di un socio lavoratore di cooperativa va inteso come rinvio formale.
Come è noto, la legge n. 142 del 2001, nel prevedere nelle cooperative di lavoro la possibile coesistenza nella medesima persona della qualità di socio con quella di lavoratore dipendente, applica conseguentemente a quest’ultimo rapporto [anche] lo Statuto dei lavoratori (in particolare l’art. 18, nel caso che permanga o venga reintegrato anche il rapporto associativo. La questione posta in giudizio era la seguente: in caso di applicazione dell’art. 18 S.L. (con reintegrazione) a un licenziamento disciplinare del socio lavoratore, l’indennità risarcitoria è quella del testo di tale norma vigente all’epoca della legge sulle cooperative di lavoro (corrispondente a tutte le retribuzioni perse dal licenziamento alla reintegrazione) o quella prevista nel testo vigente al momento del licenziamento (nel caso esaminato, vigente la legge Fornero, fino a un massimo di dodici mensilità)? La Corte opta per quest’ultima soluzione, affermando più in generale che anche nelle cooperative l’art. 18 S.L. si applica nel testo vigente all’epoca del licenziamento.
Sezione: rapporto di lavoro