Corte di cassazione, sentenza 15 giugno 2017 n. 14862

14 Giugno 2017

Vietato in azienda abusare di internet per fini personali.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel confermare la legittimità del licenziamento (sia pure “degradato” per giustificato motivo soggettivo e non per giusta causa) per il sistematico utilizzo per fini personali del PC aziendale, la Corte supera un paio di obiezioni di particolare interesse sollevate dalla difesa. Anzitutto conferma la ormai ritenuta ridotta rilevanza del codice disciplinare e della conoscenza dello stesso ai fini del licenziamento disciplinare, volta che afferma che ogni grave o notevole inadempimento degli obblighi fondamentali connessi al lavoro, quali quelli previsti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ. presuppone per legge la conoscenza di tali obblighi da parte dei dipendenti e quindi è estraneo all’onere di specificazione nel codice disciplinare da pubblicare in azienda. Inoltre, la sentenza esclude che nel caso in esame il fatto che l’azienda abbia proceduto a rilevare data, ora, durata e volume di traffico dei vari accessi indebiti alla rete del lavoratore costituisca violazione della normativa in materia di tutela della riservatezza.
Sezione: rapporto di lavoro privato