Corte di cassazione, sentenza 15 giugno 2020 n. 11530
Ancora sul regime probatorio in caso di discriminazione per sesso nel lavoro.
La Corte ribadisce che il regime probatorio in caso di discriminazione lavorativa per sesso, stabilito dall’art. 40 D. Lgs. n. 198/2006, non comporta un’inversione dell’onere della prova a carico del datore di lavoro, ma una semplice attenuazione dello stesso a carico della persona discriminata, il cui adempimento fa scattare l’onere del datore di provare la non discriminazione. Nel caso esaminato, una lavoratrice aveva lamentato la mancata conferma dopo un periodo di apprendistato, diversamente da altri apprendisti maschi e aveva sostenuto che tale dato statistico fosse sufficiente a invertire l’onere della prova. Viceversa la Corte lo ha escluso, essendo stato accertato in giudizio che, in un arco ragionevole di tempo (4 mesi), l’impresa aveva assunto apprendisti di ambo i sessi, non confermando poi alcuni di essi , senza sostanziali differenze tra sessi.
Sezione: rapporto di lavoro