Corte di cassazione, sentenza 15 marzo 2016 n. 5051 – Il licenziamento della lavoratrice madre è nullo e il rapporto di lavoro prosegue con diritto alla retribuzione, senza applicazione dell’art. 18 S.L..
In caso di licenziamento della lavoratrice madre nullo, intimato nel corso dell’apprendistato, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato, se non è intervenuta disdetta al termine del periodo di apprendistato.
Si trattava, nel caso, di un licenziamento disciplinare intimato durane il periodo di apprendistato ad una lavoratrice madre. I problemi posti in giudizio erano due: a) se alla dichiarazione di nullità del licenziamento consegua l’applicazione dell’art. 18 S.L., dato che esso era anche illegittimo per violazione della procedura disciplinare; b) se il diritto alle retribuzioni proseguito in conseguenza della dichiarazione della nullità permanga fino alla scadenza del periodo di apprendistato e non oltre (nella disciplina vigente fino al 2011). La Corte fornisce risposta negativa ad ambedue i quesiti, affermando che: a) la nullità del licenziamento per i motivi indicati prevale sull’illegittimità dello stesso per vizi procedurali e quindi resta inapplicabile l’art. 18 S.L.; b) anche se il licenziamento è dichiarato nullo dopo la scadenza del termine di durata dell’apprendistato, il rapporto di lavoro prosegue, se non è intervenuta disdetta al termine di tale periodo. – Sezione: rapporto di lavoro