Corte di cassazione, sentenza 15 marzo 2017 n. 6770
La cessazione dell’appalto di un servizio autonomo, che rientra nella gestione del committente, è qualificabile come trasferimento di azienda a norma dell’art. 2112 c.c.
La lavoratrice di un’impresa appaltatrice di un servizio di gestione di una palestra interna ad un albergo, ottenuta sentenza di reintegrazione nei confronti della datrice di lavoro, aveva chiesto l’esecuzione di tale ordine al committente, nel frattempo rientrato nella gestione del servizio a seguito della cessazione dell’appalto. In contrasto con la decisione dei giudici di merito, la Corte ricorda che anche l’appalto di un servizio può costituire trasferimento di azienda ai fini della disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., ove il passaggio dal committente all’appaltatore e viceversa riguardi un’entità strutturalmente e funzionalmente autonoma che si trasferisce nella sua identità.
Sezione: rapporto di lavoro privato