Corte di cassazione, sentenza 15 novembre 2022 n. 33639

15 Novembre 2022

Sull’accertamento giudiziale del “danno differenziale”. Mobbing, art. 2087 c.c. e obbligazione di sicurezza del datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso di un lavoratore che aveva chiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento danni da mobbing sul lavoro – effettuato anche mediante demansionamento -, ottenendo dai giudici di merito unicamente il riconoscimento del danno patrimoniale da demansionamento per violazione dell’art. 2087 c.c., la Corte, nel cassare la sentenza nella parte di mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, riassume anzitutto efficacemente i principi che regolano l’accertamento e la liquidazione del danno differenziale in caso di infortunio e malattia professionale, causati da una condotta datoriale costituente reato perseguibile d’ufficio (il cui accertamento incidentale può essere compiuto anche dal giudice della causa). Particolarmente interessanti sono: (i) l’affermazione che la preventiva richiesta di liquidazione dell’indennizzo INAIL non costituisce la condizione necessaria per la proposizione di una domanda di danno differenziale, il calcolo dell’indennizzo dovuto da sottrarre, per poste omogenee distinte, dalla domanda di danni unitaria potendo essere effettuato anche d’ufficio e anche quando l’INAIL non sia intervenuto; (ii) la precisazione che nel giudizio il lavoratore, al di la della necessaria deduzione e qualificazione di fatti in termini di illiceità penale, non è onerato, come viceversa ritenuto dai giudici di merito, dalla specifica quantificazione delle singole poste di danno unitario di cui è richiesto il risarcimento. Ancora più interessanti sono le considerazioni svolte dalla Corte in ordine al secondo argomento relativo all’esclusione del mobbing, in ragione della mancata prova dell’intento lesivo che avrebbe dovuto animare l’operato del datore. Ma ciò non esclude, secondo la Corte, la responsabilità del datore di lavoro per danni alla persona derivanti dall’inadempimento ai suoi obblighi anche a titolo di colpa. E invoca l’art. 2087 c.c. e l’art. 28 del T.U. n. 81/2008 sugli obblighi di sicurezza, per affermare la possibile configurazione di un danno alla persona risarcibile anche laddove la condotta lesiva sia una sola, anche attinente la predisposizione di misure di sicurezza, fin nell’organizzazione della produzione, a tutela dalla salute dei lavoratori.