Corte di cassazione, sentenza 15 ottobre 2018 n. 25740
15 Ottobre 2018
Le c. d. “provvigioni indirette” non concorrono alla determinazione dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
Nel caso esaminato, si trattava di un agente che chiedeva che nella determinazione dell’indennità si tenesse conto anche delle provvigioni percepite a compenso dell’attività di coordinamento di un gruppo di agenti e legate alla promozione di affari da parte di questi ultimi. La Corte rileva in proposito che l’indennità, come emerge dalla disciplina dell’art. 1751 cod. civ., è viceversa dovuta unicamente per l’attività personale di promozione della clientela da parte dell’agente. – Sezione: rapporto di agenzia