Corte di cassazione, sentenza 15 ottobre 2019 n. 26023

15 Ottobre 2019

Sull’ambito del dovere di fedeltà.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso in cui la dipendente di una banca era stata licenziata per giusta causa per avere consegnato, con modalità clandestine, documenti riservati all’ex direttore generale coinvolto in procedimenti penali, la Corte, confermando la legittimità del licenziamento, ribadisce che, a norma dell’art. 2105 cod. civ. e dei principi di correttezza e buona fede, “il lavoratore deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto articolo, ma anche da qualsiasi altra condotta che, per natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto coi doveri connessi all’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con gli interessi e le finalità della stessa o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.”
Sezione: Rapporto di lavoro