Corte di cassazione, sentenza 16 febbraio 2017 n. 4120

16 Febbraio 2017

Alle sanzioni disciplinari è applicabile la disciplina sanzionatoria a quel tempo vigente, anche se successiva alla condotta censurata.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’affermazione di principio, nella sua assolutezza, è sorprendente. La Corte ha infatti sempre affermato che (ad eccezione delle inadempienze del lavoratore costituenti reato o contrastanti con la coscienza sociale) il dipendente deve essere per legge preventivamente informato tramite pubblicazione del codice disciplinare dell’ambito e dei limiti della rilevanza e gravità degli illeciti disciplinari (ad. es., da ultimo, Cass. n. 54 del 2017) e quindi anche del tipo di sanzione per essi prevista. Nel caso esaminato, peraltro, la Corte valuta corretta l’applicazione di una sanzione conservativa prevista da una normativa vigente in quel momento ad una condotta inadempiente che, secondo la normativa applicabile al momento dell’inadempimento, avrebbe comportato il licenziamento disciplinare. Sicché sarebbe stato semplice giustificare la pronuncia con l’applicazione della regola della prevalenza della disciplina successiva più favorevole, in parallelo con quanto previsto in materia penale. – Sezione: rapporto di lavoro privato